L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora [433 nn. 4 e 5] cessano [504]:
1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità [78], e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
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