Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato [424] oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.
Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato [424] oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.