Art. 378 — Atti vietati al tutore e al protutore

Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica [534, 733 c.p.c.] rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione [43, 45] e le cautele fissate dal giudice tutelare [344].Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati [1441] su istanza delle persone indicate nell’articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti [387].Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito [596, 1268] verso il minore.