Art. 266 — Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale

Il riconoscimento può essere impugnato per l’incapacità che deriva da interdizione giudiziale [414] dal rappresentante dell’interdetto e, dopo la revoca dell’interdizione, dall’autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca [267, 2964].