Art. 265 — Impugnazione per violenza

Il riconoscimento può essere impugnato per violenza [1434] dall’autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.Se l’autore del riconoscimento è minore, l’azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell’età maggiore [267, 2964].