Art. 238 — Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita

Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all’atto stesso.[Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all’atto di nascita. [253]]