Art. 237 — Fatti costitutivi del possesso di stato

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela [74] fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere [231].In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

[- che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;]

– che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e al collocamento di essa;

– che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

– che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia [238, 270].