Art. 169 — Alienazione dei beni del fondo

Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice [32], con provvedimento emesso in camera di consiglio [737 ss. c.p.c. ], nei soli casi di necessità od utilità evidente.