Le convenzioni matrimoniali [159, 167 ss., 215 ss.] debbono essere stipulate per atto pubblico [2699] sotto pena di nullità [1350].La scelta del regime di separazione [215] può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio [130].Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194.Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.