Art. 130 — Atto di celebrazione del matrimonio

Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile [107, 109, 162].Il possesso di stato [131], quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l’atto di celebrazione [132].