Se il matrimonio è dichiarato nullo [68, 117-127], gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi [122, 584, 785].Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi [139], gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli [139, 251].Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da [bigamia o] incesto.Nell’ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251.
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