Art. 120 — Incapacità di intendere o di volere

Il matrimonio può essere impugnato [127] da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto [85, 102, 119], provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali [119, 122, 123].