Art. 75 bis — Violazione delle misure imposte con provvedimenti d’urgenza

Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all’applicazione delle misure di cui all’articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l’arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza.