Art. 56 — Determinazione dell’imposta

1. [L’imposta è determinata dall’applicazione delle aliquote indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui è gravato il donatario diversi da quelli indicati nell’articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono comprese più donazioni a favore di soggetti diversi, al valore della quota spettante o dei beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi.]1-bis. [Le aliquote sono pari al:

a) tre per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;

b) cinque per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

c)sette per cento, nei confronti degli altri soggetti.]
2. [L’imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera i 350 milioni di lire.]3. [Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera l’ammontare di un miliardo di lire.]4. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell’articolo 34, commi 3, 4 e 5.5. Si applicano le riduzioni previste nell’art. 25, salvo quanto stabilito nell’art. 13, commi 3, 4 e 5, e nell’art. 51, comma 2, e si detrae l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell’imposta proporzionale al valore dell’immobile stesso. È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell’atto di donazione è allegata la fattura, l’imposta sul valore aggiunto afferente la cessione.