Art. 52 — Omissione e tardività del pagamento [ABROGATO]

[1. Se l’imposta non è stata in tutto o in parte pagata entro il termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento dell’importo non pagato o pagato in ritardo.2. La soprattassa è ridotta alla metà se il pagamento è avvenuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine.]