1. L’ufficio competente, ai fini dell’accertamento e della riscossione, oltre ad avvalersi delle altre facoltà previste nel presente testo unico, può:
a) invitare i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione della successione, indicandone il motivo, a produrre documenti, o a comparire di persona o per rappresentanza per fornire dati e notizie, rilevanti ai fini dell’accertamento;
b) inviare agli stessi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
c) richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e agli enti ed uffici pubblici, che sono obbligati a comunicare i dati e le notizie di cui siano in possesso;
d) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la simulazione di atti di trasferimento a titolo oneroso anteriori di oltre sei mesi all’apertura della successione, di atti costitutivi di passività deducibili e di ogni altro atto rilevante ai fini della determinazione della base imponibile o dell’imposta;
d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l’insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell’imposta.
2. Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze, controlla l’esattezza delle certificazioni di cui all’art. 23, comma 2.
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