Art. 26 — Detrazione di altre imposte

1. Dall’imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:

[a) l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili liquidata in dipendenza dell’apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell’imposta proporzionale al valore dell’immobile stesso;]

b) le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali.