Art. 111 — Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili [ABROGATO]

[1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell’assistenza a favorire il recupero socio-sanitario dell’interessato.2. I dati statistici relativi all’andamento del fenomeno della tossicodipendenza rilevati nell’ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità e dell’interno.]