Art. 108 — Azione di prevenzione e accertamenti sanitari [ABROGATO]

[1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l’arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l’autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l’invio dell’interessato all’ospedale militare per gli opportuni accertamenti.3. Analogamente provvede l’autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie.]