Art. 44 — Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente

1. È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall’articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire due milioni.