Art. 37 — Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali [ABROGATO]

[1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell’articolo 36.2. L’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.]


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