Art. 297 — Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro per la violazione dell’articolo 290.2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294 bis e 296.


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