Art. 285 — Sanzioni a carico dei lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 335,05 a 893,46 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 3;

b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da 111,68 a 446,73 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 1.