1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 111,68 a 502,57 euro.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 111,68 a 502,57 euro.
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