1. Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri.3. È fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio.4. È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:
a) alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo impalcato;
b) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
c) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
[d) alla disposizione di cui all’articolo 128, comma 1, nel caso di ponteggi di cui all’articolo 131, commi 2 e 3, che prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza.]
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