Contro le decisioni della commissione non è ammesso ricorsoSu istanza dell’interessato o su proposta del questore, o anche d’ufficio, la commissione può:

a) revocare l’ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto;

b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l’ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.


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