E’ diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole:1° dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità;2° del delitto di strage;3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell’uso di stupefacenti;4° dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito;5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;6° dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l’arte sanitaria;7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale;8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura;9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti;quando per tali reati sia stata sottoposta a procedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.


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