Per le violazioni previste dagli articoli 17 bis e 221 bis è esclusa la confisca dei beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all’art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per le violazioni previste dagli articoli 17 bis e 221 bis è esclusa la confisca dei beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all’art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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