Art. 68 — Importazioni non soggette all’imposta

Non sono soggette all’imposta:

a) le importazioni di beni indicati nel primo comma lettera c) dell’art. 8, nell’art. 8 bis, nonché nel secondo comma dell’art. 9 limitatamente all’ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreché ricorrano la condizioni stabilite nei predetti articoli;

b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;

c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall’imposta o non vi è soggetta a norma dell’articolo 72. Per le operazioni concernenti l’oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), l’esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l’operazione;

[c-bis) [le importazioni di beni indicati nell’ottavo e nel nono comma dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori;]

d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;

[e) la reintroduzione e la reimportazione, da parte dell’esportatore o di un terzo per suo conto, di beni che abbiano formato oggetto in un altro Stato membro della Comunità europea di lavorazioni assoggettate all’imposta senza diritto a detrazione o a rimborso;]

f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell’articolo 2;

g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento;

g-ter) le importazioni di beni per le quali l’imposta è dichiarata nell’ambito del regime speciale di cui all’articolo 74 sexies 1, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l’applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto.