Art. 64 — Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione

Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l’accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell’art. 46 e ne riferiscono ai competenti uffici dell’imposta sul valore aggiunto. Per le controversie relative alla qualità e quantità dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale.Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto per l’accertamento dell’imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi.