[Sono punite con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire:
1) la mancata restituzione dei questionari di cui al n. 3) dell’art. 51 e la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;
2) la inottemperanza all’invito di comparizione di cui al n. 2) dell’art. 51 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell’esercizio dei poteri indicati nello art. 51;
3) ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non contemplata espressamente.]
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