Art. 44 — Violazioni dell’obbligo di versamento [ABROGATO]

[Chi non esegue i versamenti prescritti negli articoli 27, 30, 31 e 32 o li esegue in misura inferiore a quella che risulta dalle dichiarazioni presentate è soggetto ad una sopratassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.]