Art. 190.1 — Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari

1. Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d’intesa o sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 82, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro dieci milioni.2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

a) agli intermediari indicati nell’articolo 79 decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 83 quater, comma 3, 83 novies, comma 1, 83 novies 1, 83 duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;

b) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall’articolo 83 undecies, comma 1.
3. [Si applica l’articolo 187 quinquiesdecies, comma 1-quater.]