Art. 164 — Responsabilità [ABROGATO]

[1. Alla società di revisione si applicano le disposizioni dell’articolo 2407 del codice civile.2. I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.]