1. Le disposizioni contenute nella presente sezione costituiscono disciplina applicabile, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, anche nel caso di emissione diretta o immissione di valori mobiliari regolati dalla legge italiana in un sistema di scritture contabili gestito da un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro.
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