Art. 83 novies — Compiti dell’intermediario

1. L’intermediario:

a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest’ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;

b) a richiesta dell’interessato, effettua le comunicazioni e rilascia le certificazioni di cui all’articolo 83 quinquies, comma 3, quando necessarie per l’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;

c) effettua, a richiesta dell’interessato, le comunicazioni previste dall’articolo 83 sexies; la richiesta può essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti, fino a diversa indicazione; in tal caso, l’intermediario provvede senza necessità di ulteriori richieste all’invio delle comunicazioni;

d) segnala all’emittente i dati identificativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall’articolo 83 quinquies, comma 3, nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolarità di strumenti finanziari nominativi, specificandone le relative quantità ai fini degli adempimenti a carico dell’emittente; salvo quanto previsto dalla lettera f), nei casi in cui si dà luogo alla comunicazione, essa soddisfa gli obblighi di segnalazione;

e) segnala altresì all’emittente, a richiesta dell’interessato ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti i dati identificativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell’emittente;

f) nei casi in cui siano diversi dai soggetti richiedenti le certificazioni o a cui favore siano state effettuate le comunicazioni, segnala all’emittente i dati identificativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell’emittente;

g) nei casi in cui effettua le comunicazioni di cui alle lettere b) e c) e le segnalazioni di cui alle lettere d), e) ed f), segnala all’emittente i vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dell’articolo 83 octies;

g-bis) trasmette le informazioni necessarie per l’esercizio dei diritti degli azionisti nei casi individuati dal regolamento di cui all’articolo 82, comma 4-bis.
2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall’intermediario e la ricezione delle comunicazioni da parte dell’emittente sostituiscono, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni vigenti.3. [L’obbligo di rilasciare le certificazioni si applica altresì con riferimento agli strumenti finanziari non ammessi alla gestione accentrata ai sensi del capo I e registrati presso i conti degli intermediari.]