1. Il gestore di una sede di negoziazione che negozia derivati su merci si dota di un sistema di controlli sulla gestione delle posizioni che includono almeno la facoltà del gestore di:
a) controllare le posizioni aperte delle persone;
b) ottenere dalle persone informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, in relazione all’entità e alle finalità di una posizione o esposizione assunta, informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, eventuali misure concertate e eventuali attività e passività nel mercato sottostante, comprese, se del caso, le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e in contratti EEOTC tramite i membri e i partecipanti;
c) imporre a una persona di chiudere o ridurre una posizione in via temporanea o permanente e di adottare unilateralmente misure per assicurare la chiusura o la riduzione della posizione nel caso in cui la persona non ottemperi; e
d) esigere che la persona reimmetta temporaneamente liquidità nel mercato a un prezzo e un volume convenuti, con l’esplicito intento di lenire gli effetti di una posizione elevata o dominante.
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