1. Il regolamento del mercato regolamentato può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in un segmento distinto del mercato.2. La Consob determina con proprio regolamento:

a) [LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21];

b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società;

c) [LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21].