Art. 60 bis 2 — Piani di risoluzione

1. La Banca d’Italia predispone, sentita la Consob per i profili di competenza:

a) un piano di risoluzione individuale per ciascuna Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; ovvero

b) un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi indicati dall’articolo 11, secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
2. I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob.3. Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e le disposizioni da esso richiamate.