Art. 55 sexies — Partecipazione al Meccanismo di Vigilanza Unico e al Meccanismo di Risoluzione Unico

1. La Banca d’Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall’articolo 6 bis del Testo Unico Bancario e dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico.