Art. 82 — Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali

1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357 bis, secondo comma, e 2359 ter, del codice civile e a norma dell’articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 86.