Art. 76 — Periodo d’imposta

1. L’imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84.2. Il periodo di imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società o dell’ente, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Se la durata dell’esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall’atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall’anno solare.3. [Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i redditi di cui agli articoli 90 e 56,
comma 5, sono ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle
disposizioni di cui agli articoli 102, commi 2, 6 e 7, 104, 106 e 107, commi 1 e 2.]


Commenti

Lascia un commento