Art. 53 — Atti sprovvisti di indicazioni necessarie

1. Se l’atto non contiene la dichiarazione di valore né l’indicazione del corrispettivo, l’ufficio determina la base imponibile, salva l’applicazione dell’art. 52 nelle ipotesi previste nei commi 3 e 4 dell’art. 51.2. Se l’atto non contiene l’indicazione della sua data, si assume come tale quella in cui è eseguita la registrazione, salva l’applicazione della sanzione stabilità nell’art. 74.