Art. 52 octies — Decreto di imposizione di servitù

1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall’articolo 23, dispone l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l’ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell’articolo 24.