1. In considerazione dell’esigenza di dare prioritario impulso all’economia in attuazione dell’articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all’articolo 243 ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243 bis .2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.
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