1. L’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all’articolo 233.2. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell’amministrazione dell’ente.
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