1. I prelevamenti dal fondo di riserva , dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.
1. I prelevamenti dal fondo di riserva , dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.
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