1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con propria legislazione.2. Nel territorio della regione Trentino – Alto Adige, fino, all’emanazione di apposita legge regionale, rimane ferma l’applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.
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