Art. 142 — Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione [ABROGATO]

[1. L’omessa dichiarazione di decadenza dall’ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari prevista dall’articolo 109, commi 2 e 3, è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.]