Art. 126 viciessexies — Educazione finanziaria

1. La Banca d’Italia promuove iniziative dirette a fornire ai consumatori, e in particolare a quelli individuati ai sensi dell’articolo 126 viciesquater, informazioni chiare e comprensibili sul conto di base, sulle relative condizioni generali di prezzo, sulle procedure per accedervi e sulle possibilità di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie.2. La Banca d’Italia può promuovere la redazione di codici di condotta per l’offerta indipendente di iniziative di educazione finanziaria da parte degli intermediari, finalizzate a favorire l’orientamento della clientela e l’assistenza per la gestione responsabile delle finanze personali.